Prima di procedere alla valutazione, il Consiglio di classe verifica la validità dell’anno scolastico in base al numero delle assenze secondo quanto previsto dalla normativa (DPR 122/2009 e CM n.20 del 4 marzo 2011) e dalle deroghe al limite imposto (delibera del Collegio del 10/09/2015).
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno formulata in base ai risultati conseguiti nelle diverse discipline, e alla valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.
In coerenza con le norme generali e con le indicazioni approvate nel PTOF, al fine di pervenire a decisioni sufficientemente omogenee all’interno di tutti i Consigli di Classe, si individuano le seguenti linee operative per la conduzione degli scrutini finali:
Proposta del docente
Ogni insegnante fa la sua proposta di voto al Consiglio di Classe in sede di scrutinio tenendo presente gli obiettivi esplicitati all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito della sua disciplina e definendo la preparazione dello studente con un voto numerico che rappresenta l’andamento dell’intero anno scolastico.
Il voto proposto da ogni docente non potrà essere espressione di una media aritmetica in quanto rappresenta la complessità della valutazione di un processo di apprendimento e terrà conto di tutte le valutazioni parziali assegnate allo studente, ma rapportate alla minore o elevata complessità di ciò che è stato verificato, del periodo in cui è avvenuto, nonché dell’importanza della eventuale lacuna dello studente rispetto all’evolversi del curricolo negli anni successivi.
Per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato saranno rispettati i seguenti criteri:
- sono ammessi gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi sia in ciascuna disciplina di studio che nel comportamento, tenuto conto che il voto nel comportamento, definito dal Consiglio di classe determina autonomamente la non ammissione nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio;
- Il CdC delibera a maggioranza di non ammettere l’alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze gravi e diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. La deliberazione per la ammissione o la non ammissione alla classe successiva, dovrà tenere conto dei seguenti criteri: della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo; della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare gli alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.
- In caso di votazione, il voto del docente di religione non viene considerato se determinante – in questo caso il consiglio deve trasformare il voto in motivato giudizio da iscrivere a verbale
- Il CdC, a maggioranza può deliberare l’ammissione in presenza di carenze con Nota specifica in cui vengono riportate le seguenti motivazioni:
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza
- Concreta possibilità di successivo recupero, anche autonomo, delle competenze acquisite parzialmente
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola, a casa e partecipazione
- Tale modalità di ammissione alla classe successiva o all’esame comporta una specifica nota nel documento di valutazione e la lettera alla famiglia (art.2 c. 7 del DPR 122/2009)
- La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate, ossia
- L’andamento scolastico dell’intero anno
- Le valutazioni espresse nello scrutinio intermedio
- gli interventi di recupero/sostegno, anche in itinere, svolti dai docenti nel corso dell’anno scolastico
- L’esito delle verifiche relative agli interventi di recupero
- I voti assegnati per le singole discipline
- L’eventuale presenza di gravi carenze reiterate negli anni scolastici precedenti
- Le carenze riscontrate non sono recuperabili in breve tempo ed impediscono oggettivamente all’alunno di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate, nell’anno scolastico successivo;
Nell’esprimere il giudizio di idoneità, tradotto in decimi, il Consiglio considera il percorso scolastico compiuto dall’alunno nel triennio (art. 3 DPR 122/2009). Perciò nella valutazione del curriculum si terrà conto anche dell’impegno, dell’interesse, della preparazione culturale, della progressione nelle competenze, della crescita personale, delle eccellenze in ambiti specifici (concorsi, gare …)